

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DELLE ALTE CARICHE DELLO STATO
Art. 1.
1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 90 della Costituzione,  quando l’autorità
giudiziaria esercita l’azione penale nei confronti del Presidente della  Repubblica,
anche in relazione a fatti antecedenti alla assunzione della carica, ne  dà immediata
comunicazione al Senato della Repubblica, trasmettendo gli atti del  procedimento.
Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei  quali il
procedimento è sospeso, il Parlamento in seduta comune dei suoi membri  può
disporre la sospensione del processo.
2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione,  quando l’autorità
giudiziaria esercita l’azione penale nei confronti del Presidente del  Consiglio dei
ministri e dei ministri, ne dà immediata comunicazione alla Camera di  appartenenza,
trasmettendo gli atti del procedimento. La comunicazione è data al  Senato della
Repubblica se si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono  membri delle
Camere. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, nel  corso dei quali il
procedimento è sospeso, la Camera di appartenenza o il Senato della  Repubblica
possono disporre la sospensione del processo.
3. La sospensione del processo opera per l'intera durata della carica o  della funzione e
si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.
4 La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i  presupposti, di
provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura  penale per
l'assunzione delle prove non rinviabili.
5. In casi di sospensione del processo, non si applica la disposizione  dell'articolo 75,
comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile  trasferisce l'azione
in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del  codice di
procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di  trattazione
delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
Art. 2
1. La disposizioni della presente legge si applicano ai processi in  corso alla data della
sua entrata in vigore.
2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice ne dà immediata comunicazione  alla Camera
di appartenenza o al Senato della Repubblica, trasmettendo gli atti ad  essi relativi.
Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei  quali il processo
è sospeso, la Camera di appartenenza, il Senato della Repubblica o il  Parlamento in
seduta comune dei suoi membri decidono se disporre la sospensione del  processo per
la durata della carica o del mandato.
Art. 3
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1 commento:
No comment!
franz
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