martedì 5 maggio 2009

QUESTE LE ISTRUZIONI CHE REGOLANO L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI MATURITA': Ragazzi, per parecchi di voi, è il momento clou: affrontatelo con serenità




LA SERENITA' NASCE SOPRATTUTTO DA UNA PREPARAZIONE COSCIENTE

S'avvicina la chiusura delle scuole e, con essa, s'approssima la data degli esami di Stato: la cui importanza è soprattutto massima per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole medie superiori e delle loro famiglie. Oltre naturalmente per i docenti che hanno preparato gli studenti, sia nella Scuola Pubblica sia in quella Paritaria. Pertanto crediamo opportuno riportare le istruzioni emanate dal competente Ministero per l'occasione.
La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ha inizio il giorno 25 giugno 2009.
Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici. L'abbreviazione di un anno per merito è consentita soltanto agli studenti che, oltre ad aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze.
Si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso conseguano almeno la media del 'sei'.
A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all'ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato.
Per gli studenti portatori di handicap, la Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

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