LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTE DISPOSIZIONI E NON DIMENTICATELE
Due notizie per gli studenti: una gradevole e l'altra impegnativa. La prima riguarda la chiusura delle scuole - e quindi vacanza - nei giorni 7, 8 e 9 marzo per disinfezione del locali: e guarda caso i tre giorni coincidono con il top del Carnevale: meglio così, d'altronde è una coincidenza annuale equindi tradizionale che non disturba affatto. Potrebbe disturbare invece la seconda notizia, che ovrebbe essere nota a innsegnanti e studenti, ma che vale la pena ricordare perchè se s'ignora o si dimentica il suo contenuto potrebbero consguire guai...scolastici. Si tratta della "validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado". Cioè di quante assenze si possono fare al massimo per non cadere ... nella bocciatura. Dall’anno scolastico in corso trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione , secondo cui“… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. "La finalità di tale disposizione è quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento".
Monte ore annuale: Il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Deroghe: L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.
Scrutinio finale: Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”
Monte ore annuale: Il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Deroghe: L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.
Scrutinio finale: Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”
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