C'era d'aspettarselo che l'argomento - davvero scabroso - della rimodulazione numerica nelle nostre strade avrebbe suscitato interesse e desiderio di chiarimenti, che non siano le solite quattro righe burocratiche accompagnate dall'ormai consueto "Niente di più semplice e nessuna preoccupazione".L'amico Pipolo ci ha segnalato un link e con esso abbiamo rilevato la seguenteCircolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 16-09-1994, n. 6916OGGETTO: Trasferimento di residenza
"Il Codice della Strada fa obbligo al proprietario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed al titolare di patente di guida, di comunicare, rispettivamente al P.R.A. e alla Prefettura il trasferimento di residenza perché venga annotato sul documento.Nel caso di variazione dei toponimi in un Comune non si verifica, invece, nessun trasferimento di abitazione.È evidente, pertanto, che al cittadino non può essere imposto un obbligo non previsto dalla legge, quale quello di far annotare la variazione di denominazione di una strada, deliberata dall'Autorità Amministrativa.È d'altra parte presumibile che ogni qualsiasi comunicazione inviata all'interessato con l'annotazione della vecchia denominazione stradale, sarà ugualmente recapitata per un ragionevole numero di anni.Può però verificarsi che il titolare di patente di guida in cui è annotata la vecchia denominazione della via, acquisti - in epoca successiva alla variazione del toponimo - un autoveicolo, sulla cui carta di circolazione verrà annotata la residenza secondo la nuova denominazione.In questi casi sarebbe opportuno che il Comune che provvede alla variazione dei toponimi munisca i cittadini di un documento da cui risulti che la variazione di residenza, è dovuta al cambiamento del toponimo cittadino e non ad un trasferimento effettivo.Nel documento potrebbe essere chiarito che lo stesso viene rilasciato in considerazione del fatto che, al cittadino, non corre l'obbligo di far aggiornare i documenti in quanto questo obbligo è previsto dal Codice della Strada soltanto per i casi di trasferimento effettivo di abitazione.Qualora il Comune non voglia provvedere in tal senso, è fatto obbligo ai titolari dei documenti sopracitati, di provvedere all'annotazione della variazione dell'indirizzo.Si precisa, al riguardo, che ai sensi dell'art. 16, comma 8 della legge 24.12.1993, n. 537, le certificazioni rilasciate dai Comuni per l'aggiornamento della residenza registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica, vengono dichiarate non soggette all'imposta di bollo.A tale circolare, dopo avere reso nota, nel precedente post, la lettera dell'Ufficio toponomastica relativa al cambiamento dei numeri, ci sembra opportuno adesso aggiungere altri due documenti fattici pervenire dallo stesso UFFICIO Statistica – Toponomastica ( una lettera e un certificato di competenza comunale) nella speranza che da essi si possano ricavare dati esplicativi sufficienti. Barcellona P.G.
Al Sig.___________________________
____________________________
98051 Barcellona Pozzo di Gotto
OGGETTO : Revisione Onomastica stradale e numerazione civica
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
Visto il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 7.02.1996.
UFFICIO Statistica – Toponomastica COMUNICA
Che l’Area di Circolazione ……xxx…………………………………………………………..
a seguito Del Cambiamento Di Toponimo Cittadino e dell’aggiornamento e della numerazione civica comunale è stata rideterminata, assumendo la seguente denominazione :
_________________yyyy_______________________________________________________________
Nell'ambito delle suddette operazioni, la Famiglia del Sig ________________________ iscritta in anagrafe della popolazione residente di questo Comune all'indirizzo di
__________________________________________ N° _____ , risulterà iscritta all''anagrafe in ____________________________________________________________________
Con decorrenza dal ____________________
Per evitare eventuali contestazioni che potrebbero comportare il ritiro dei documenti di circolazione non aggiornati da parte delle autorità preposte, la S.V. è pregata di far pervenire, ENTRO 10 gg. all’Ufficio Toponomastica i dati relativi alla patente e alle targhe dei mezzi in suo possesso e di tutti i componenti della famiglia, affinché si possa inoltrare alla Motorizzazione Civile la comunicazione delle variazioni.
E INOLTRE
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
Visto il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 7.02.1996.
UFFICIO Statistica – Toponomastica CERTIFICA
che questo Comune ha eseguito una revisione straordinaria della toponomastica e della numerazione civica;
che, in conseguenza della ristrutturazione, nell’ambito delle suddette operazioni
la Famiglia del Sig. ________________________________________________________________
nato a _________________________________ il_______________________________________
già residente in VIA ………………………………………N°……………………..
risulta residente in VIA……………………………………………..N°…….;
che le suddette operazioni decorrono dal giorno…………………………….. e sono state adottate con determina Dirigenziale del………………………...;
che trattasi di una variazione anagrafica effettuata d’ufficio senza effettivo cambio di residenza.
Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla legge in esenzione da bollo ai sensi dell’art. 16 della Legge 14 dicembre 1993, n. 537.