TEATRO MANDANICI: UNA POLEMICA IN EXTREMIS

Lorenzo Gitto in face book
"Se leggi attentamente l'art. 200 dice proprio questo.
Art. 200 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)
1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od
utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del
lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale
eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in
consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del
procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di
agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di
collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra
specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per
accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile
nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della
stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto
un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal
responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni
fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in
consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su
tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e
conseguenti responsabilità dell’appaltatore". * (art. 200, d.P.R. n. 554/1999)
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